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Novità: Unico Persone Fisiche 2009 versione Mini Stampa E-mail
Agenzia delle Entrate - Newsletter
Giovedì 05 Febbraio 2009 10:23

Versione “pocket” per il Modello Unico Persone Fisiche 2009.  Quattro facciate al posto di otto e istruzioni ridotte da 100 a 24 pagine. La versione “mini” dell’Unico presenta righi ampliati nella dimensione, ma ridotti nel numero, per facilitarne la compilazione. Ai dati anagrafici, ad esempio, per i quali in Unico ordinario è prevista una pagina intera, la versione “pocket” riserva un solo rigo, nel quale si dovrà indicare semplicemente nome, cognome, codice fiscale e domicilio fiscale.

UNICO MINI 2009 - Periodo d'imposta 2008

UNICO MINI è una versione semplificata del Modello Unico Persone Fisiche, ideata per agevolare i contribuenti che si trovano nelle situazioni meno complesse.

CHI PUÒ UTILIZZARE L’UNICO MINI
UNICO MINI 2009 può essere utilizzato dai contribuenti residenti in Italia che:

  • non hanno variato il domicilio fiscale dal 1° novembre 2007 alla data di presentazione della dichiarazione
  • non sono titolari di partita IVA
  • hanno percepito uno o più dei seguenti redditi:
    – redditi di terreni e di fabbricati
    – redditi di lavoro dipendente o assimilati e di pensione
    – redditi derivanti da attività commerciali e di lavoro autonomo non esercitate abitualmente e dall’assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere
  • intendono fruire delle detrazioni e deduzioni per gli oneri sostenuti, nonché delle detrazioni per carichi di famiglia e lavoro
  • non devono presentare la dichiarazione per conto di altri (ad. esempio erede, tutore, ecc.)
  • non intendono indicare un domicilio per la notificazione degli atti diverso dalla residenza anagrafica
  • non devono presentare una dichiarazione correttiva nei termini o integrativa

PER LA PRESENTAZIONE DEL MODELLO UNICO MINI E PER IL VERSAMENTO DELLE IMPOSTE DOVUTE SI APPLICANO LE STESSE MODALITÀ E GLI STESSI TERMINI PREVISTI PER IL MODELLO UNICO PERSONE FISICHE ORDINARIO.

1. COME SI PRESENTA LA DICHIARAZIONE

I contribuenti sono obbligati a presentare il modello UNICO MINI 2009 esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato.
Sono esclusi da tale obbligo e, pertanto, possono presentare il modello UNICO MINI 2009 cartaceo i contribuenti che:

  • pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il mod. 730, non possono presentare il mod. 730 perché privi di datore di lavoro o non titolari di pensione;
  • sono privi di un sostituto d’imposta al momento della presentazione della dichiarazione perché il rapporto di lavoro è cessato.
I contribuenti obbligati alla presentazione telematica sono tenuti a presentare il modello UNICO MINI 2009:
  • direttamente per via telematica tramite servizio internet;
  • tramite gli Uffici dell’Agenzia delle entrate, che ne cureranno l’invio telematico;
  • tramite intermediari autorizzati (professionisti, associazioni di categorie, CAF, altri soggetti abilitati).
I contribuenti non obbligati alla presentazione telematica possono presentare il modello UNICO MINI 2009, oltre che con le modalità sopra descritte, anche mediante consegna agli Uffici Postali.

2. QUANDO SI PRESENTA LA DICHIARAZIONE

Il modello UNICO Mini 2009 deve essere presentato:

  • dal 2 maggio 2009 al 30 giugno 2009 se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio postale;
  • entro il 31 luglio 2009 se la presentazione viene effettuata in via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati o da un Ufficio dell’Agenzia delle entrate.

3. TERMINI DI VERSAMENTO

Tutti i versamenti a saldo che risultano dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto, devono essere eseguiti entro il 16 giugno 2009 ovvero entro il 16 luglio 2009 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
Per le imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi che non superano ciascuna l’importo di euro 12,00, non vanno effettuati i versamenti né la compensazione delle singole imposte (IRPEF e addizionali).

4. ACCONTI

Acconto IRPEF dovuto per l’anno 2009: solo se l’importo indicato nel rigo RN31 “DIFFERENZA” supera euro 51,65, è dovuto l’acconto nella misura del 99 per cento del suo ammontare.
L’acconto così determinato deve essere versato:

  • in unica soluzione entro il 30 novembre 2009 se l’importo dovuto è inferiore ad euro 257,52;
  • in due rate, se l’importo dovuto è pari o superiore ad euro 257,52, di cui la prima rata, nella misura del 40 per cento, entro il 16 giugno 2009, ovvero entro il 16 luglio 2009 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, e la seconda rata, nella restante misura del 60 per cento, entro il 30 novembre 2009.
Per l’anno 2009 è dovuto, inoltre, l’acconto per l’addizionale comunale all’IRPEF per la cui determinazione si rinvia alle istruzioni fornite al rigo RV17.

5. COME SI EFFETTUANO I VERSAMENTI

Tutti i contribuenti per il pagamento delle imposte devono utilizzare il modello di versamento F24.
I contribuenti possono effettuare i versamenti su modello cartaceo o adottare le modalità telematiche di versamento utilizzando i servizi online dell’Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale.

6. RATEAZIONE

Tutti i contribuenti possono versare in rate mensili, entro il mese di novembre, le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte, ad eccezione dell’acconto di novembre che deve essere versato in un’unica soluzione. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 6 per cento annuo.

 RataVersamentoInteressiVersamento (*)Interessi
1a16 Giugno0,00 %16 Luglio0,00 %
2a30 Giugno0,23 %31 Luglio0,23 %
3a31 Luglio0,73 %31 Agosto0,73 %
4a31 Agosto1,23 %30 Settembre1,23 %
5a30 Settembre1,73 %2 Novembre1,73 %
6a2 Novembre2,23 %30 Novembre2,23 %
7a30 Novembre2,73 %  

(*) In questo caso l’importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.

7. COMPENSAZIONE

Il contribuente ha la facoltà di compensare nei confronti dei diversi enti impositori (Stato, INPS, Enti Locali, INAIL, ENPALS) i crediti e i debiti risultanti dalla dichiarazione.
Il modello F24 deve essere presentato in ogni caso da chi opera la compensazione, anche se il saldo finale indicato risulti uguale a zero per effetto della compensazione stessa.

 

Download Modello Unico Mini 2009 e Istruzioni per la compilazione

Modello(formato .pdf, 61 kb) Istruzioni(formato .pdf, 288 kb)

 

Agenzia delle Entrate

Per ulteriori informazioni consultare il sito dell'Agenzia delle Entrate.

 

 

 

Ultimo aggiornamento Giovedì 05 Febbraio 2009 11:34
 
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